Le società maltesi sono soggette a imposta con l’aliquota del 35% sui redditi e sulle plusvalenze ovunque prodotti nel mondo. Malta concede diversi incentivi fiscali sia alle società sia ai loro soci al momento della distribuzione di un dividendo. Malta è membro dell’UE e ha quindi accesso alle direttive dell’UE, quali la direttiva madre-figlia, la direttiva sulle fusioni, la direttiva sul risparmio e la direttiva su interessi e canoni.
Malta dispone inoltre di un’ampia rete di trattati fiscali e ha finora concluso più di 70 convenzioni per evitare le doppie imposizioni. I trattati di Malta si basano in larga misura sul Modello di Convenzione dell’OCSE e accordano lo sgravio dalla doppia imposizione mediante il metodo del credito d’imposta.
Malta applica il full imputation system (sistema di imputazione integrale), in base al quale l’imposta pagata dalla società è imputata al debito d’imposta dei soci al momento della percezione di un dividendo, il che significa che il socio non deve alcuna ulteriore imposta al momento della percezione di un dividendo.
Nessuna imposta è trattenuta al momento della distribuzione di interessi e canoni a beneficiari effettivi non residenti di tali redditi. Nessuna imposta è trattenuta al momento della distribuzione di dividendi, indipendentemente dalla residenza e dalla nazionalità dei soci.
Una società registrata a Malta può avere diritto a un’esenzione relativamente ai redditi derivanti dalla propria partecipazione, nota come Participation Exemption. L’esenzione può essere richiesta anche relativamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di tale partecipazione. Per ulteriori informazioni sulla tassazione delle società holding maltesi, scaricate il pdf qui sotto.
